Quasi sempre sorgono dubbi su come comportarsi con le trattenute Enasarco nel momento in cui si trattino le indennità nel rapporto di agenzia.

Un pò di chiarezza: per sapere se assoggettare o meno all’ Enasarco le somme erogate agli agenti alla cessazione del rapporto di agenzia è necessario distinguere a seconda della natura del compenso e del soggetto che le percepisce.

  • Indennità sostitutiva del preavviso: le somme erogate a questo titolo sono totalmente imponibili quindi andrà applicato il regolare versamento contributivo Enasarco nel fondo previdenza, se si tratta di agenti individuali e società di persone, o nel fondo assistenza se si tratti invece di agenti operanti in forma di società di capitali.
  • Indennità suppletiva di clientela: le somme erogate a questo titolo non sono mai assoggettabili a trattenuta Enasarco, a prescindere dalla forma con cui opera l’agente, sia individuale che societaria.
  • FIRR – indennità di risoluzione del rapporto: le somme erogate a titolo di Firr non vanno assoggettate alla contribuzione Enasarco, qualunque sia la forma di operatività dell’agente.

Ricordo che tutte le somme erogate nel corso del rapporto di agenzia ( provvigioni, anticipi provvigionali, rimborsi spese…) rientrano nell’imponibile previdenziale .

Dott.ssa Barbara Zanussi

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