Il patto di non concorrenza post contrattuale viene troppo spesso inserito nei contratti con gli agenti di commercio senza una giusta ponderazione e dimenticando che per l’imprenditore questo patto è un costo, a volte molto importante ma non giustificato da motivi utili all’impresa.
Il consiglio è di valutare bene, prima di sceglierlo, se realmente si intenda bloccare quell’agente dal momento della cessazione del rapporto e sino, al massimo, per due anni a seguire.
Purtroppo assisto imprese che sempre più spesso “scoprono” solo nella fase di chiusura dei rapporti di aver inserito un costoso patto di non concorrenza senza alcuna ponderata riflessione a monte o nella convinzione di poter autonomamente sciogliere questo patto alla fine del rapporto con una semplice comunicazione.
Non è così.
Il patto di non concorrenza, una volta inserito nel contratto, può essere sciolto solo con il consenso dell’agente.
Se per qualunque motivo l’agente non presta il proprio consenso allo scioglimento, il preponente è tenuto a liquidargli immediatamente il corrispondente valore economico.
Qualora, “sbadatamente”, nel contratto sia stato inserito il patto di non concorrenza ed il preponente intenda chiudere il rapporto di agenzia con l’agente, consiglio di scioglierlo contestualmente alla comunicazione di cessazione del rapporto.
L’utilizzo di una certa forma, ormai collaudata negli anni, per questo tipo di comunicazione consente al preponente di ottenere dall’agente il famoso assenso e di raggiungere, ai rigori, il risultato sperato, evitando così di dover corrispondere somme considerevoli non realmente giustificate da concrete esigenze aziendali.
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