Purtroppo la crisi di liquidità globale post-Covid impone alle Preponenti di ricorrere ad incassi di crediti scaduti tramite soggetti terzi, studi legali o società di recupero dei crediti.

Questa scelta, insindacabilmente di pertinenza esclusiva dell’azienda, va correttamente gestita con riferimento alle provvigioni spettanti all’agente:
comunicarne automaticamente l’esclusione può essere illegittimo e costoso!

Attenzione dunque a quelle comunicazioni all’agente del tipo:
gentile Agente, poiché il cliente Bianchi non ha pagato l’ordine di cui alla fattura
XXX, abbiamo affidato il recupero del credito scaduto ad una società terza e non
spetterà pertanto alcuna provvigione in seguito all’eventuale recupero del credito”.

Ancorché infatti il recupero del credito della mandante avvenga tramite terzi,  società di crediti, avvocati, studi legali, il diritto alla provvigione dell’agente è già sorto e non può essere toccato.

La Preponente ha dunque l’obbligo inderogabile di corrispondere all’Agente, sul credito recuperato tramite terzi, il compenso per l’attività da lui svolta.

Nel preparare i contratti di agenzia per le aziende sono solita soffermarmi e disciplinare, con apposita disposizione, la gestione dei recuperi crediti in modo tale che il ricorso a terzi non rappresenti un costo doppio per l’azienda (spese del ricorso e provvigione).

Se hai nel contratto una clausola che regolamenta il recupero del credito scaduto o vuoi inserirla in modo da poter gestire serenamente la scelta in futuro, possiamo valutarla insieme.

 

Dott.ssa Barbara Zanussi