Troppo spesso mi capita di riscontrare delle situazioni in cui si prende alla leggera un obbligo fondamentale che le parti di un contratto di agenzia si assumono con la firma di un mandato, l’OBBLIGO DI ESCLUSIVA RECIPROCA. Vale a dire in corso di rapporto le parti hanno l’obbligo “di essere fedeli l’un l’altra”!
La preponente non può nominare altri agenti per lo stesso ramo di attività e per la stessa zona e per contro l’agente non può promuovere prodotti in concorrenza con quelli dell’agente.
Questa è la regola generale, ma le parti POSSONO fare delle deroghe, ossia prevedere delle eccezioni.
Il “divieto di concorrere” va interpretato in maniera estensiva! L’agente non può svolgere attività promozionale neppure se in veste diversa (come dipendente, consulente, procacciatore) o in proprio o per interposta persona, vale a dire nascondendosi dietro un prestanome!
Per quanto riguarda la preponente, invece, non può ad esempio concludere continuativamente affari direttamente nella zona affidata all’agente, neppure attraverso dei negozi diretti o realtà commerciali a lei riconducibili o negozi on-line, a meno ovviamente che non siano state previste delle deroghe!
Se è vero che sono possibili deroghe anche tacite, desumibili cioè in via indiretta dal comportamento delle parti, il consiglio è quello di fare deroghe espresse, che siano provabili dalle parti.
Troppi i casi infatti in cui quello che sembrava accomodare entrambe le parti, diventa poi motivo di discussione o pretesto per interrompere il rapporto!
E state sicuri che la violazione dell’obbligo di esclusiva può costare caro, perché legittima la risoluzione del rapporto per giusta causa e in alcuni casi anche il blocco del Firr per l’agente, oltre ovviamente al risarcimento del danno!
Dott.ssa Amadio Rosaria