Si stanno diffondendo molte pronunce che negano il riconoscimento delle indennità di fine rapporto sull’erroneo convincimento che soggetti legati ad una mandante da un rapporto qualificato come “contratto di agenzia” non abbiano svolto una reale attività volta alla promozione della conclusione di contratti di vendita ma una semplice attività informativo/divulgativa.
Si tratta di cause prevalentemente aventi ad oggetto prodotti del settore medico/sanitario dove, però, non è sempre vero che l’agente svolga una mera attività di informazione medico/scientifica senza promuovere direttamente la conclusione di contratti.
Non voglio qui contestare l’affermato principio secondo cui l’attività dell’agente non può consistere in una mera attività di propaganda, bensì criticare la sempre più diffusa convinzione che, nell’ambito medico, nessun rapporto possa essere configurabile come rapporto di agenzia.
Vero è invece che, talvolta, vi sono soggetti che, anche nell’ambito sanitario, svolgono una vera e propria attività di promozione delle vendite.
Mi riferisco non solo agli agenti che si recano presso le farmacie con copie commissioni e raccolgono direttamente gli ordini, ma anche agli agenti che promuovo la vendita di prodotti oggetto di successive gare d’appalto e che, oltre a svolgere attività informativa/divulgativa, intervengono nelle sessioni dimostrative davanti alle commissioni tecniche e contribuiscono addirittura a predisporre le offerte assieme e al personale delle case mandanti.
E’ evidente che, in tali casi, gli agenti non si limitano a svolgere un’attività informativa, ma partecipano alle varie fasi della stessa procedura destinata a culminare nell’aggiudicazione e nella successiva conclusione del contratto.
In tali casi – comprese le ipotesi in cui l’aggiudicazione avvenga in seguito a procedimenti ad evidenza pubblica – non vi sono ragioni giuridiche per escludere la qualificazione di agente di commercio e la conseguente spettanza delle indennità di fine rapporto a quei soggetti che hanno operato ponendo in essere quell’insieme di attività sopra descritte e che vanno ben al di là della mera propaganda/informazione.
Avv. Federico Robazza